L’articolo 126-bis del Codice della Strada, entrato in vigore il 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti che è soggetto a sottrazione se si incorre in una violazione delle norme indicate in un’apposita tabella ministeriale. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. L’avvenuta perdita dei punti viene ufficialmente comunicata, da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC), tramite apposita lettera inviata a domicilio del titolare della patente cui sono stati sottratti i punti. Per recuperare i punti persi ci sono due possibilità:
se per DUE ANNI, a partire dall’ultima violazione della norma da cui derivi la sottrazione dei punteggi, NON si commettono altre infrazioni, viene riattribuito automaticamente il punteggio iniziale di 20 punti
frequentare presso un’ autoscuola un apposito corso per recupero punti
E’ possibile iscriversi ai corsi solo dopo aver ricevuto la comunicazione, dell’avvenuta sottrazione dei punti, da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta. I titolari di patente A1-A-B-BE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 6 punti; I titolari di patente C-CE-D-DE o CAP possono effettuare il corso per il recupero massimo di 9 punti. Il corso per il recupero massimo di 6 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 15 gg., le lezioni non possono avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Si precisa che un numero di ore di assenza superiore a 4 comporta la ripetizione dello stesso ( il partecipante, come da decreto, viene considerato assente dopo 15 minuti dall’inizio della lezione). Il corso per il recupero massimo di 9 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 4 settimane, le lezioni non possono avere una durata superiori alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 6 ore di assenza che devono essere recuperate secondo le modalità sopra esposte.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso.
Nel caso in cui il Centro Elaborazione Dati dei Dipartimento Terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
Programma per il recupero di 6 punti (per patenti A – B)
Il programma del corso, per il recupero di sei punti (12 ore) comprende le seguenti materie:
Programma per il recupero di 9 punti (per patenti C-CE-D-DE-CAP)
Il programma del corso per il recupero di nove punti (18 ore) comprende le seguenti materie:
Si rammenta che, i titolari di patente, cui vengono sottratti tutti e 20 i punti, non potranno recuperarli con l’apposito corso, ma saranno sottoposti all’esame di revisione, dovranno, cioè, ripetere sia l’esame di teoria (orale) che l’esame di guida. Ai titolari di patente in possesso di tutti e venti i punti, nel caso in cui, per un periodo di due anni, non commettano infrazioni da cui derivi la sottrazione del punteggio, verrà attribuito un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti arrivando così ad un punteggio totale complessivo di trenta punti.
Il titolare di patente che volesse avere informazioni in tempo reale sul punteggio attuale della propria patente può effettuare una chiamata da telefono fisso al numero 848 782 782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.
Per REVISIONE PATENTE si intende il provvedimento che obbliga il titolare di patente a ripetere sia l’esame di teoria (in forma orale) che l’esame di guida relativamente alla categoria di patente di cui è in possesso.
Questo provvedimento viene disposto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e ne viene data comunicazione tramite lettera a domicilio del titolare di patente.
La revisione della patente viene generalmente disposta per i seguenti motivi:
a seguito di un incidente stradale.
per perdita totale di tutti e venti i punti dalla propria patente.
La revisione della patente comporta inoltre l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso una Commissione Medica Locale che accerti il possesso dei requisiti fisici e psichici indispensabili per la guida dei veicoli cui la patente si riferisce. Nel caso in cui il titolare di patente non riesca a superare l’esame teorico o pratico verrà disposta la REVOCA della patente, e dovrà di nuovo conseguire daccapo la patente revocata. Si rammenta inoltre che, il titolare di patente, a cui venga revocata la stessa per perdita totale del punteggio, non potrà richiedere di conseguire una nuova patente non prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di revoca.
L’AUTOSCUOLA AU.RI.CI. offre, a chi ne fa richiesta, la possibilità di frequentare un corso personalizzato e tutta l’assistenza necessaria per sostenere e superare questo tipo di esame.
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